Il decreto legislativo spiegato

7 febbraio, 2012 | da |

Che cos’è il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231?

Il decreto legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità penale delle persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni – anche prive di personalità giuridica - per i reati commessi da un proprio Amministratore, Presidente, Dirigente, Soci ecc. e/o da un proprio Dipendente, nell’interesse o a vantaggio della Società stessa.

 

Che tipo di responsabilità è quella a carico delle Società?

Al di là dell’indicazione formale contenuta nel decreto legislativo, che qualifica questa nuova forma di responsabilità a carico delle Società come “amministrativa”, si tratta di una vera e propria responsabilità “penale” in quanto:

  1. la responsabilità a carico della Società dipende dalla commissione di un reato da parte di Suo organo di vertice o di un Suo dipendente;
  2. la competenza a giudicare dell’illecito a carico dell’ente e ad applicare la relativa sanzione è del giudice penale;
  3. la responsabilità dell’ente è autonoma rispetto a quella dell’autore materiale del reato;
  4. la centralità, nella costruzione di tale forma di responsabilità, di un requisito soggettivo di imputazione all’ente, identificato nella c.d. colpa in organizzazione.

 

Quali sono le Società che posso rispondere del reato commesso da un suo organo o dipendente?

Secondo quanto previsto all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 231/2001, le Società che possono rispondere del reato sono:

Enti dotati di personalità giuridica:

  • Società per Azioni;
  • Società a Responsabilità limitata;
  • Società in Accomandita per azioni;
  • Società cooperative;
  • Società mutue assicuratrici;
  • Società previste da leggi speciali (SIM, Intermediari finanziari, Società di revisione, Società di Investimento e di gestione Fondi comuni di investimento);
  • Associazioni riconosciute;
  • Fondazioni;
  • Enti pubblici economici;
  • Enti privati che esercitano un pubblico servizio in virtù di una concessione, convenzione, parificazione e analogo atto amministrativo.

Enti privi di personalità giuridica:

  • Società di persone (soc. semplice; s.n.c.; s.a.s.);
  • GEIE (gruppo europeo di interesse economico);
  • Associazioni non riconosciute;
  • Consorzi

 

…quali sono gli enti esclusi dalla responsabilità penale?

Non rispondono del reato le seguenti categorie di enti:

  • lo Stato;
  • gli enti pubblici territoriali (ad esempio, Regioni, Province ecc.);
  • gli enti pubblici non economici (ad esempio, le Agenzie);
  • gli enti che svolgono funzioni di rilevo costituzionale (ad esempio, la Camera dei Deputati).

 

…e l’imprenditore individuale risponde?

La Suprema Corte di Cassazione ha risposto positivamente alla questione affermando la responsabilità penale di un imprenditore individuale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In particolare, secondo i giudici, «muovendo dalla premessa che l’attività riconducibile all’impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l’impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. “ditta individuale”), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l’attività svolta dall’imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 c.c. Ancora, e più significativamente, l’interpretazione in senso formalistico dell’incipit del d.lgs. n. 231 del 2001 (…) creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, sia senz’altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. “unipersonali”, così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall’imprenditore ma che operano nell’interesse della stessa impresa individuale» (Corte di Cassazione, Sezione III^ penale, Sentenza del 15 dicembre 2010 (dep. 20 aprile 2011), n. 15657).

 

Quali sono le persone che possono detrminare la responsabilità penale della Società di appartenenza?

Secondo quanto previsto dalla normativa, sussiste una responsabilità dell’ente quando, nel loro interesse o vantaggio, sia commesso, o tentato, in Italia o all’estero, uno dei reati espressamente previsti nel decreto 231, da parte di:

  • soggetti in posizione apicali in azienda: persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5, c. 1, lett. a) d.lgs. 231/01): Amministratori, Soci, Amministratore Delegato, ecc.;
  • soggetti che svolgono funzioni di fatto: persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (art. 5, c. 1, lett. a) d.lgs. 231/01);
  • soggetti sottoposti: persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5, c. 1, lett. b) d.lgs. 231/01): dipendenti, lavoratori ecc.

 

Quali sono i reati che può commettere l’apicale o il subordinato che fanno incorrere la Società in responsabilità penale?

L’elenco dei reati da cui dipende la responsabilità dell’ente è così costituito:

  • Reati commessi in frode della Pubblica Amministrazione nella percezione di fondi pubblici (art. 24)
  • Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  • Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
  • Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, concussione e corruzione (art. 25)
  • Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
  • Delitti contro l’industria e il commercio (25-bis.1.)
  • Reati societari (art. 25-ter)
  • Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater)
  • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quarter.1)
  • Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
  • Reati di abusi di mercato (art. 25-sexies)
  • Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
  • Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
  • Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)
  • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies)
  • Reati transnazionali, legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10
  • Reati ambientali, art. 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25-undecies): inquinamento idrico, rifiuti, inquinamento atmosferico.

 

Quali sono le sanzioni alle quali va incontro la Società in caso di responsabilità?

La violazione del decreto legislativo n. 231/2001 comporta, a secondo i casi, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

  • sanzioni pecuniarie: consistenti nel pagamento di una somma di denaro che vanno da un minimo di € 25.800,00 fino a un massimo di € 1.549.000,00;
  • sanzioni interdittive: queste possono essere applicate dal giudice fin dall’inizio del procedimento penale e, quindi, prima che si sia concluso il processo con una condanna o una assoluzione; queste sono: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione dalle agevolazioni, dai finanziamenti, contributi o sussidi, nonché la revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  • il sequestro e la confisca del vantaggio economico conseguito dal reato, dei beni mobili, immobili e di ogni altra cosa derivata dal reato;
  • la pubblicazione della sentenza di condanna.

 

…le conseguenze che ne derivano?

Una condanna per la società comporta delle conseguenze per un numero elevato di soggetti:

  • per la società, la quale a seguito dell’applicazione delle sanzioni andrà incontro a perdita di opportunità commerciali, perdite nella produttività ed, infine, ad evidenti danni all’immagine che possono dterminarne la cessazione dell’attività;
  • per i soci della società, i quali subiranno riduzioni del valore del loro investimento;
  • per la clientela, nella quale verrà a determinarsi una perdita di fiducia nei rapporti d’affari con la società.

 

Cosa può fare la Società per non rispondere del reato commesso dal suo dirigente o dipendente?

La Società può adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) per la prevenzione dei reati.

Il MOG è un documento che “fotografa” tutta l’attività compiuta dalla Società, dall’area amministrativa fino all’area tecnico-operativa di cantiere.

In ciascuna area operativa della azienda vengono individuati i rischi concreti di commissione di un reato: ad esempio, nel caso di una impresa edile, i rischi presenti in un cantiere sono quelli connessi alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e di reati ambientali nello smaltimento dei rifiuti. Cosicchè, individuati i rischi-reato, si elaborano delle procedure di prevenzione del reato che devono essere seguite da tutti i dipendenti della società.

Un Modello organizzativo attuato efficacemente con l’elaborazione di idonee procedure di prevenzione costituisce una causa di esclusione della responsabilità penale della società per il reato commesso da un suo organo il quale rimane l’unico responsabile dell’illecito penale.

Al fianco delle procedure è previsto un Codice Etico di comportamento e un Sistema Sanzionatorio interno che rendono effettivo il rispetto delle procedure previste.

Il Modello 231 è obbligatorio per le Società?

Il Modello organizzativo, formalmente, non è obbligatorio ma, nella sostanza, si sta imponendo come tale.

Innanzitutto perché le Società che si ritrovano coinvolte in un processo penale e non hanno adottato il Modello non potranno sottrarsi alle misure interdittive cautelari; viceversa, invece, le società che hanno preventivamente adottato o che stanno adottando il Modello, in conseguenza del reato, non saranno soggette a tali misure e potranno continuare la loro attività durante gli anni del processo.

A ciò si aggiunga che, in un numero sempre crescente di regioni, si sta imponendo, tra i requisiti di partecipazione a bandi pubblici, il  possesso del Modello 231 da parte delle società.

Come sopportare il costo del Modello?

L’importanza dell’adozione del Modello 231 è dimostrata dal fatto che il legislatore stanzia annualmente all’INAIL un fondo perduto per incentivare le aziende ad adottare il Modello. Inoltre, tale documento concorre ad ottenere lo sgravio fiscale quale premio per le aziende attive sul tema della sicurezza sul lavoro.

Cosa dicono le Associazioni rappresentative di categoria?

Consapevoli dell’importanza del Modello 231, le principali Associazioni di Categoria hanno predisposto dei codici di comportamento che aiutano le Società alla redazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo è stata Confindustria nel marzo 2002.

L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001, prevede infatti che «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

Con Decreto Ministeriale del 16 giugno 2003, n. 201, il Guardasigilli ha introdotto un “Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell’illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231″.

In particolare, al capo III, rubricato “procedimento di controllo”, l’articolo 5 del regolamento dispone che «in attuazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, le associazioni rappresentative degli enti, comunicano al Ministero della giustizia,   presso la Direzione generale della giustizia penale, Ufficio I, i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche (e concrete) di settore per l’adozione e per   l’attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal medesimo articolo 6. L’invio dei codici di comportamento è accompagnato dallo statuto e   dall’atto costitutivo dell’associazione; in difetto, ovvero quando dall’esame di tali atti risulti che il richiedente è privo di rappresentatività,   l’Amministrazione arresta il procedimento di controllo alla fase preliminare, dandone comunicazione entro trenta giorni dalla data di ricezione dei codici». «Il Direttore generale della giustizia penale esamina i codici di comportamento sulla base dei criteri fissati all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del   2001. Ai fini dell’esame dei codici, il Direttore generale della giustizia penale, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia, può   avvalersi della consulenza di esperti in materia di organizzazione aziendale, designati con decreto del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, tra soggetti i quali   non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo, o di collaborazione anche temporanea, con le associazioni di categoria legittimate all’invio dei codici di   comportamento» (art. 6 del regolamento). «Il Direttore generale della giustizia penale, previo concerto con i Ministeri competenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento,   comunica all’associazione eventuali osservazioni in merito alla idoneità dello stesso a fornire le indicazioni specifiche di settore per l’adozione e per l’attuazione   dei modelli di organizzazione e di gestione finalizzati alla prevenzione dei reati indicati nel capo I, sezione III, del decreto legislativo n. 231/2001 e nelle altre disposizioni   di legge dalle quali discenda la responsabilità amministrativa degli enti. Qualora dopo la formulazione delle osservazioni l’associazione invii il codice di comportamento ai fini di un ulteriore esame, il termine di trenta giorni decorre dalla   data della nuova comunicazione. In caso contrario, rimane impedita l’acquisizione di efficacia del codice. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del codice di comportamento, senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista   efficacia» (art. 7 del regolamento). «Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui   all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data. Ai fini del procedimento di controllo di cui agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento, dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6,   le associazioni possono comunicare nuovi codici, redatti tenendo conto delle intervenute modifiche relative alla configurazione delle società di capitali e   cooperative, ove adottate dagli enti rappresentati» (art. 8 del regolamento).

 

Quali sono le Associazioni di categoria che hanno adottato i codici di comportamento?

Ad oggi le Associazioni che hanno elaborato dei codici di comportamento sono:

  • ABI : “linee guida” 231/2001
  • ACEA VENEZIA – Associazione dei Costruttori Edili ed Affini di Venezia e Provincia
  • AFIN – Associazione Finanziarie Italiane
  • AIBA – Associazione Italiana Brokers di assicurazione e riassicurazione
  • AIBE – Associazione Italiana Banche Estere in Italia
  • AIOP – Associazione Italiana Ospedalità Privata
  • ANAV – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori
  • ANCC-COOP – Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori
  • ANCD – Associazione Nazionale Cooperative tra Dettaglianti
  • ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili
  • ANCPL - Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro
  • ANCST – Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo
  • ANIA – Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici
  • ANIE FEDERAZIONE
  • ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari
  • ASSIFACT – Associazione Italiana per il Factoring
  • ASSILEA – Associazione Italiana Leasing
  • ASSIMPREDIL – Associazione Imprese Edili e Complementari
  • ASSOBIOMEDICA : “linee guida” 231/2001
  • ASSOGESTIONI
  • ASSONAT – Associazione Nazionale Approdi e Porti Turistici
  • ASSOSIM : “linee guida” 231/2001
  • ASSTRA – Associazione Trasporti
  • CONFAPI – Confederazione Italiana della Piccola e Media Impresa
  • CONFARTIGIANATO
  • CONFCOMMERCIO
  • CONFCOOPERATIVE
  • CONFINDUSTRIA : “linee guida” 231/2001
  • CONFSERVIZI
  • FEDERLEGNOARREDO
  • UNINDUSTRIA VENEZIA- Unione degli Industriali della provincia di Venezia

(Fonte: Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_12_2)