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	<title>Diritto Penale d&#039;Impresa</title>
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	<description>Portale sui profili di rilievo penale che coinvolgono l&#039;attività aziendale</description>
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		<title>Idoneità del Modello organizzativo: la Corte d&#8217;Appello di Milano assolve la società</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 10:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte d&#8217;Appello di Milano, sentenza del 21/3/2012, n. 1824 , Presidente ed estensore dott. Paparella, Imputato Impregilo Spa - La Corte d&#8217;Appello di Milano ha assolto l’ente imputato dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di aggiotaggio ai sensi dell’art. 25-ter, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 231/2001, per il reato commesso dal presidente del consiglio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Corte d&#8217;Appello di Milano, sentenza del 21/3/2012, n. 1824 , Presidente ed estensore dott. Paparella, Imputato Impregilo Spa</strong> <strong>-</strong> La Corte d&#8217;Appello di Milano ha assolto l’ente imputato dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di aggiotaggio ai sensi dell’art. 25-<em>ter</em>, comma 1, lettera <em>a) </em>del d.lgs. n. 231/2001, per il reato commesso dal presidente del consiglio di amministrazione e dall&#8217;amministratore delegato della società (organi apicali ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001) sul presupposto della ritenuta adeguatezza<em> </em>del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato.<strong> </strong>La valutazione di idoneità, scriminante ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), è stata effettuata <em>ex ante, </em>tenendo conto delle conoscenze accessibili all’ente al momento dell’adozione del modello e delle dinamiche di commissione del reato, in particolare dalla circostanza che il reato sia stato commesso eludendo il modello organizzativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/12/Appello_Milano_Impregilo.pdf">Si allega la sentenza della Corte d&#8217;Appello di Milano</a></p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Corte d&#8217;Appello di Milano: scalata Antonveneta</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/giurisprudenza/corte-dappello-di-milano-scalata-antonveneta-735.html</link>
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		<pubDate>Wed, 30 May 2012 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Corte d&#8217;Appello di Milano, Sez. V^ Penale, 28 maggio 2012, Pres. Cerqua, Imp. Baietta + altri - Il 28 maggio 2012 la Corte d&#8217;Appello di Milano ha letto il dispositivo della sentenza con la quale, in riforma parziale della condanna emessa il 28 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, a carico degli immputati di aggiotaggio [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Corte d&#8217;Appello di Milano, Sez. V^ Penale, 28 maggio 2012, Pres. Cerqua, Imp. Baietta + altri -</strong> Il 28 maggio 2012 la Corte d&#8217;Appello di Milano ha letto il dispositivo della sentenza con la quale, in riforma parziale della condanna emessa il 28 maggio 2011 dal Tribunale di Milano, a carico degli immputati di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione di mercato (art. 185 d.lgs. n. 58/1998) sui titoli della Banca Antonveneta, confermava per il resto la sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/05/CApp_Antonveneta.pdf">In allegato il dispositivo della sentenza d&#8217;appello sulla scalata Antonveneta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
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		<title>Sentenza Eternit: le motivazioni del Tribunale</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/giurisprudenza/sentenza-eternit-le-motivazioni-del-tribunale-727.html</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.penaleimpresa.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Tribunale di Torino, 13 febbraio 2012 (dep. 15 maggio 2012), Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro - In data 15 maggio 2012 il Tribunale di Torino ha despositato le motivazioni della sentenza Eternit con la quale, il 13 febbraio scorso,condannava a sedici anni di reclusione ed al risarcimento del danno per diversi milioni di euro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Tribunale di Torino, 13 febbraio 2012 (dep. 15 maggio 2012), Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro -</strong> In data 15 maggio 2012 il Tribunale di Torino ha despositato le motivazioni della sentenza Eternit con la quale, il 13 febbraio scorso,condannava a sedici anni di reclusione ed al risarcimento del danno per diversi milioni di euro i due ex titolari della società Stephan Schmidheiny e Louis De Cartier De Marchienne, responsabili degli eventi lesivi per l’uomo e per l’ambiente derivati, e tuttora derivanti, dall’amianto lavorato tra gli anni ’60 e ’80 del ’900 negli stabilimenti italiani della multinazionale svizzero-belga.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/05/eternit.pdf">In allegato, il testo della sentenza Eternit pubblicato dal quotidiano &#8220;La Stampa&#8221; sul proprio portale www.lastampa.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.lastampa.it/_web/tmplframe/default.asp?indirizzo=http://www.lastampa.it/_web/download/pdf/eternit.pdf">Il testo della sentenza dal portale on-line La Stampa</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www3.lastampa.it/torino/sezioni/cronaca/articolo/lstp/454128/">Data l&#8217;importanza della vicenda, segnaliamo un interessante articolo edito sul quotidiano La Stampa.</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Guardia di Finanza: &#8220;linee guida&#8221; per l&#8217;accertamento della responsabilità delle società</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/d-lgs-23101-responsabilita-degli-enti/guardia-di-finanza-linee-guida-nellaccertamento-della-responsabilita-ex-23101-710.html</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.lgs. 231/01 Responsabilità degli Enti]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 3 aprile 2012 - Con la Circolare n. 83607/2012 il Comando Generale della Guardia di Finanza -  III^ Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Economia e Sicurezza &#8211; ha predisposto delle &#8220;linee guida&#8221; operative nell&#8217;attività di accertamento della responsabilità penale delle società e delle persone giuridiche ai sensi del noto decreto legislativo n. 231/2001. In particolare, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Roma, 3 aprile 2012 -</strong> Con la <strong>Circolare n. 83607/2012</strong> il <strong>Comando Generale della Guardia di Finanza</strong> -  III^ Reparto Operazioni, Ufficio Tutela Economia e Sicurezza &#8211; ha predisposto delle <strong>&#8220;linee guida&#8221;</strong> operative nell&#8217;attività di accertamento della responsabilità penale delle società e delle persone giuridiche ai sensi del noto <strong>decreto legislativo n. 231/2001.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, se dall&#8217;attività investigativa non si accerta l’<em>interesse</em> aziendale non scatta la responsabilità amministrativa delle imprese.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong>1.</strong></span>  In particolare,<em> &lt;&lt;il richiamo all&#8217;interesse dell&#8217;ente (&#8230;) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: pertanto, <strong>nel corso dell&#8217;attività investigativa sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l&#8217;ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell&#8217;obiettivo sia stato conseguito</strong> (&#8230;)&gt;&gt;. &lt;&lt;Anche solo l&#8217;intenzione dell&#8217;autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. (&#8230;) <strong>Pur trattandosi di una valutazione assai delicata e complessa che spesso coinvolge profili di soggettività, è necessario che la polizia giudiziaria, comunque, fondi le proprie ipotesi investigative, laddove possibile, su un sicuro riscontro documentale.</strong> Sul punto si evidenzia che occorrerà procedere, o quanto meno acquisire elementi che consentano alla competente A.G. di giungere ad una valutazione finalistica della condotta realizzata dalla persona fisica onde riscontrare il fine e, pertanto, l&#8217;interesse perseguito (&#8230;). Da ciò consegue che <strong>l&#8217;interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato. </strong>Nelle ipotesi in cui dall&#8217;attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all&#8217;ente perché non è stato realizzato nell&#8217;interesse di questo, si potrà ravvisare la “rottura” dello schema di immedesimazione organica, con la conseguenza che, emergendo per tal via la manifesta estraneità della persona morale, alla stessa nulla potrà essere contestato. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15641/2009, ha sottolineato come tale riscontro, prima da parte della polizia giudiziaria e poi da parte del Pubblico Ministero e del Giudice, deve essere particolarmente accurato e finalizzato a <strong>verificare se l&#8217;ente sia stato utilizzato come “schermo” per finalità esclusivamente personali degli autori del reato, evitando in tal modo di coinvolgerlo “nelle azioni illecite degli amministratori in qualità di responsabile mentre in realtà può risultarne soltanto una vittima”</strong>. Laddove, invece, emerga che l&#8217;autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l&#8217;ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo (&#8230;) è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a) e l&#8217;inapplicabilità di alcune sanzioni interdittive. In altri termini, l&#8217;interesse dell&#8217;autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell&#8217;ente, ma la responsabilità di quest&#8217;ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l&#8217;autore del reato obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell‟ente&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #3366ff;"><strong>2.</strong></span>  <em>&lt;&lt;Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che l&#8217;ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell&#8217;illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l&#8217;ha commesso non abbia agito nel suo interesse. (&#8230;) In merito, sarà necessario <strong>individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l&#8217;eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all&#8217;ente.</strong> L&#8217;apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell&#8217;ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione. Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell&#8217;ente, tenendo conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in rassegna e secondo quanto statuito dal Tribunale di Trani con la più volte richiamata sentenza in data 26 ottobre 2009, <strong>il vantaggio dovrà essere valorizzato quale elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi</strong> presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell&#8217;art. 5. (&#8230;) Conclusivamente, tenendo conto delle indicazioni sopra riportate, emerge che <strong>l&#8217;attività investigativa della polizia giudiziaria dovrà essere finalizzata, in merito a tale aspetto, a verificare se il provento della condotta criminosa:</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>- sia rimasto nella disponibilità dell‟ente (anche temporanea);</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>- ovvero sia stato reimpiegato per finalità “latamente societarie”93</strong>&gt;&gt;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">3.</span>  Il caso dei vantaggi cc.dd. “fortuiti”</strong>:<em> &lt;&lt;nel caso in cui dall‟attività investigativa dovessero rilevarsi elementi tali da evidenziare che la condotta del reo posta in essere nell‟interesse esclusivo suo o di terzi abbia prodotto effetti positivi (cc.dd. vantaggi “fortuiti”) nella sfera giuridica dell‟ente, si reputa opportuno, pur ritenendo plausibile concludere per l‟inesistenza di forme di responsabilità amministrativa in capo all‟ente per le motivazioni esposte al precedente Paragrafo 3.a.(1), che l‟eventuale sussistenza della sua responsabilità dovrà essere rimessa all‟apprezzamento della competente A.G., evidenziando come sul punto sia possibile, in assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, rilevare una duplice interpretazione, in accordo con quanto sostenuto in dottrina. Nello specifico, da una parte vi è chi, richiamando anche la relazione illustrativa, ritiene nell‟ipotesi in commento l‟insussistenza della responsabilità dell‟ente (in senso conforme cfr. Cass., Sez. VI, Penale, sentenza n. 32627/2006), risultando quest‟ultimo completamente estraneo alla vicenda. Altra interpretazione, muovendo dalla lettera dell‟art. 5, comma 2, e sulla base di una lettura sistematica del decreto, conclude per la responsabilità dell‟ente replicando, alle osservazioni secondo cui nel caso dei vantaggi fortuiti all‟ente verrebbero imputati fatti che sfuggono alla propria sfera di controllo, che il legislatore ha inteso sollecitare le imprese all‟adozione di modelli organizzativi tali da ampliare le proprie potenzialità di controllo all‟interno dell‟organizzazione aziendale, e idonei ad evitare, attraverso più sofisticate procedure interne, la consumazione di reati da parte dei propri apicali/sottoposti&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #3366ff;">4.</span>  L’ “interesse” ed il “vantaggio” nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro: <em>&lt;&lt;</em></strong><em>Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di “interesse” e di “vantaggio”, emerge immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese sic et simpliciter alle ipotesi di responsabilità dell‟ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all‟art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001. In proposito, va osservato che il concetto di “interesse” dell‟ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell‟autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l‟agire colposo, stante l‟assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo “vantaggio” dell‟ente, valutabile ex post, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell‟impresa e non attraverso l‟accertamento dello scopo che ha ispirato l‟autore del reato presupposto. Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all‟art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l&#8217;evento, dall&#8217;altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell&#8217;evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell&#8217;interesse dell&#8217;ente, la responsabilità di quest&#8217;ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell&#8217;ipotesi in cui, realizzata la condotta, l&#8217;ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, ad esempio nella forma di un risparmio di costi, salva la previsione del secondo comma dell&#8217;art. 5. Dall‟orientamento giurisprudenziale sopra riportato discende che la polizia giudiziaria, di volta in volta, dovrà accertare:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- se la condotta che ha determinato l&#8217;evento (morte o lesioni personali) sia stata o meno determinata da scelte rientranti “oggettivamente” nella sfera di interesse dell&#8217;ente, evitando in tal modo un approfondimento sull‟elemento finalistico della condotta, non richiesto per la stessa natura dei reati in esame;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>- oppure, se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest&#8217;ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri, dovendosi in tal modo leggere la disposizione dell&#8217;art. 5, nella parte in cui richiede che i reati siano &#8220;commessi&#8221; nell&#8217;interesse o a vantaggio dell&#8217;ente (cfr. Tribunale di Trani, sentenza in data 29 ottobre 2009)&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/04/gdf_20120402.pdf">In allegato la Circolare n. 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza sulla &#8220;Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta&#8221;.</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
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		<title>Agenzia delle Entrate: recuperati 12,7 Mld. evasi</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/reati-tributari/agenzia-delle-entrate-recuperati-127-mld-evasi-698.html</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati Tributari]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 29 marzo 2012 - Un duro colpo agli evasori. L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa informando di aver recuperato, con riferimento all&#8217;anno d&#8217;imposta 2011, ben 12,7 mld. di euro evasi: i versamenti diretti ammontano complessivamente a 8,2 mld. rispetto ai 6,6 del 2010, mentre il riscosso da ruoli ammonta a 4,5 mld. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Roma, 29 marzo 2012 -</strong> Un duro colpo agli evasori. L&#8217;Agenzia delle Entrate ha diramato un comunicato stampa informando di aver recuperato, con riferimento all&#8217;anno d&#8217;imposta 2011, ben <strong>12,7 mld. di euro</strong> evasi: i versamenti diretti ammontano complessivamente a 8,2 mld. rispetto ai 6,6 del 2010, mentre il riscosso da ruoli ammonta a 4,5 mld. Sicchè, le somme incassate direttamente dall’attività di accertamento e di liquidazione delle dichiarazioni sono aumentate del <strong>24,2%</strong> rispetto al 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>Direttore Vicario, Marco Di Capua</strong>, ha affermato che <em>&lt;&lt;nel biennio 2009-2010 si assiste a un sensibile recupero dell’adempimento spontaneo in materia di Iva, il che contribuisce ad avvicinare un pò di più il nostro Paese alla media europea del tax gap, che si attesta al 14-15%. Questi risultati, da un lato, confortano gli sforzi nel tempo profusi nell’attività di prevenzione e contrasto all’evasione, dall’altro, impongono di proseguire con convinta determinazione in questa direzione, essendo ancora lunga la strada per giungere all’allineamento&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Prosegue il <strong>Direttore Centrale Accertamento, Luigi Magistro</strong>, sottolineando che questo risultato<em> &lt;&lt;è il frutto della strategia da tempo messa in campo dall’Agenzia delle Entrate, che si basa su controlli sempre più mirati grazie ad analisi del rischio di evasione molto approfondite. Infatti, a fronte di una diminuzione (-1,2%) del numero di accertamenti &#8211; che passano dai quasi 706 mila del 2010 ai circa 697 mila del 2011 &#8211; la maggiore imposta accertata è cresciuta del 9,3%, superando la quota di 30,4 miliardi contro i 27,8 registrati nel 2010&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">(Fonte: www.agenziaentrate.gov.it)</a></p>
<p style="text-align: justify;">In allegato:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/040_Com+St++Conferenza+risultati+29.03.121.pdf">1) Comunicato stampa dell&#8217;Agenzia delle Entrate del 19/3/2012</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/BOOK_RECUPERO+DELLEVASIONE+bis+con+copertina.pdf">2) Relazione sul recupero dell&#8217;imposta evasa</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/agenzia-entrate-recupero-evasione-risultati-2011.pdf">3) Risultati recupero dell&#8217;evasione 2011</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
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		<item>
		<title>Confindustria: rapporto 2012</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/diritto-societario/confindustria-rapporto-2012-689.html</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>

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		<description><![CDATA[Milano, 16-17 marzo 2012, Rapporto biennale del Centro Studi di Confindustria, &#8220;Cambia Italia. Come fare le riforme e tornare a crescere - L&#8217;Italia è a un bivio storico: si gioca oggi il destino dei prossimi vent&#8217;anni. Può contrastare e vincere la spinta verso un declino molto più veloce di quello sperimentato nell&#8217;ultimo decennio. Una spinta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Milano, 16-17 marzo 2012, Rapporto biennale del Centro Studi di Confindustria, &#8220;Cambia Italia. Come fare le riforme e tornare a crescere -</strong> L&#8217;Italia è a un bivio storico: si gioca oggi il destino dei prossimi vent&#8217;anni. Può contrastare e vincere la spinta verso un declino molto più veloce di quello sperimentato nell&#8217;ultimo decennio. Una spinta che viene da forze demografiche (riduzione della popolazione in età di lavoro) e da forze economiche (produttività stagnante).</p>
<p style="text-align: justify;">Per farlo deve imboccare la strada delle riforme, senza ulteriori sbandamenti e ripensamenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sempre, però, le riforme portano ai risultati desiderati, come dimostra la stessa esperienza italiana.</p>
<p style="text-align: justify;">Quali sono i cambiamenti strutturali che fanno rimuovere le cause del regresso e fanno tornare a crescere? Qual&#8217;è il contesto più favorevole per adottarli? Le lezioni che vengono da sei casi di successo (Brasile, Cile, Germania, Polonia, paesi dell&#8217;Est Europa e Svezia) indicano che occorre operare su più fronti: <strong>la stabilizzazione macroeconomica e l&#8217;apertura alla concorrenza, il quadro politico-istituzionale e il consenso sociale, la flessibilità e l&#8217;orientamento strategico di tutte le politiche</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Indicano, inoltre, che le crisi acute e le pressioni internazionali costringono a superare le resistenze interne e che la finestra politica per agire si restringe con l&#8217;avvicinarsi della fine della legislatura. Partendo da livelli di competitività molto bassi, secondo i parametri del World Economic Forum, l&#8217;Italia può trasformare gli attuali svantaggi in altrettante leve di rilancio e quadruplicare l&#8217;incremento annuo del PIL. E&#8217; cruciale la capacità del sistema politico di rinnovarsi per riconquistare il ruolo di leadership del Paese.</p>
<p style="text-align: justify;">(Fonte: <a href="http://www.confindustria.it/studiric.nsf/All/373A7CEF34FC32CAC12579C3004AB1CA?openDocument&amp;MenuID=B36EFEB019851205C1257547003A70DD">www.confindustria.it</a>)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/Biennale-CSC-2012.pdf">In allegato il Rapporto Biennale del Centro Studi di Confindustria 2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Morti sul lavoro: efficacia della delega di funzioni</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/diritto-societario/morti-sul-lavoro-efficacia-della-delega-di-funzioni-550.html</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>

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		<description><![CDATA[Cassazione penale, Sezione IV^ penale, Sentenza 19 marzo 2012, n. 10702 - La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10702 del 2012, ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino a carico del Rappresentante Legale di un&#8217;impresa per la morte di un operaio a seguito del contatto letale con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cassazione penale, Sezione IV^ penale, Sentenza 19 marzo 2012, n. 10702 -</strong> La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 10702 del 2012, ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Torino a carico del Rappresentante Legale di un&#8217;impresa per la morte di un operaio a seguito del contatto letale con i cavi della linee elettrica durante le operazio di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">I giudici di Cassazione hanno ribadito che in presenza di una dettagliata e formale delega di funzioni che preveda tutti i requisiti prescritti dall&#8217;articolo 16 del Testo Unico della salute e sicurezza dei lavoratori (d.lgs. n. 81/2008), il rappresentante legale non può essere chiamato a rispondere penalmente dell&#8217;evento mortale per la violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, è ormai consolidato in giurisprudenza quell&#8217;orientamento culminato nella nota sentenza Marzorati del 2010, che stabilisce che  <em>«l’art. 16 d.lgs. n. 81 del 2008 … dispone che la delega da parte del datore di lavoro delle funzioni ad esso attribuite, <strong>per essere valida, deve risultare da un atto scritto</strong>; <strong>tale atto</strong> non può desumersi implicitamente dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati o dalla dimensione dell’impresa, ma <strong>richiede una manifestazione di volontà certa ed inequivocabile anche dal punto divista del contenuto, con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati agli incombenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate</strong>» </em>(Cass. pen., Sez. IV, 25/02/2010, n. 7691, Marzorati).</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio sulla base di tali principi, i giudici della Cassazione hanno ribadito che il dovere di controllare &lt;&lt;<em>non può identificarsi con una azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante&gt;&gt;</em>, in quanto &lt;&lt;<em>l’obbligo del delegante è distinto da quello del delegato</em>&gt;&gt;. Questo riguarda qualcosa di diverso: e cioè &lt;&lt;<em>la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni</em>&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilità del delegante, allora, sembra fondarsi su di una <strong><em>culpa in vigilando</em></strong><em> </em>secondo uno schema non dissimile a quanto configurabile per tutte le violazioni di norme penali imputabili all’attività dell’impresa, con la conseguenza che l’istituto della delega assumerebbe la mera funzione di individuare un sistema di corresponsabilizzazione, non potendo, almeno in astratto, assicurare un automatico trasferimento di responsabilità dal soggetto delegante al soggetto delegato.</p>
<p style="text-align: justify;">Sicché, se è vero che il datore di lavoro ha<strong style="text-align: justify;"> l’obbligo di impedire la morte o le lesioni predisponendo una serie di cautele e di misure di prevenzione e controllo sull’attuazione ed efficacia delle stesse finalizzate ad impedire il verificarsi dell’evento lesivo</strong>, è altrettanto vero, però, che tali doveri riguardano esclusivamente la <strong>complessiva osservanza delle regole</strong> dirette a prevenire gli eventi che la norma penale prende in considerazione. Ne consegue, quindi, che il titolare originario dei poteri impeditivi non può disinteressarsi – una volta che abbia conferito una valida delega – di come i poteri inerenti a questa delega vengono esercitati: <strong>non si tratta di un controllo sulla minuta gestione quotidiana, ma sulla complessiva gestione delle attività delegate</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
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		<title>Novità in materia di corruzione</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.lgs. 231/01 Responsabilità degli Enti]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma, 14 marzo 2012 &#8211; Dopo 12 anni, il Senato ha approvato con 243 sì e 5 astenuti il disegno di legge n. 850 che autorizza la ratifica e ordina l&#8217;esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione approvata dal Consiglio d&#8217;Europa il 27 gennaio 1999. La parola passa adesso alla Camera dei Deputati chiamati alla ratifica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Roma, 14 marzo 2012</strong> &#8211; Dopo 12 anni, il Senato ha approvato con 243 sì e 5 astenuti il <strong>disegno di legge n. 850</strong> che autorizza la ratifica e ordina l&#8217;esecuzione della <strong>Convenzione penale sulla corruzione</strong> approvata dal Consiglio d&#8217;Europa il <strong>27 gennaio 1999.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La parola passa adesso alla Camera dei Deputati chiamati alla ratifica definitiva di una Convenzione che impegnerà l’Italia a introdurre nell’ordinamento penale misure più pregnanti nella lotta al fenomeno della corruzione.</p>
<p>Il disegno di legge, oltre a prevedere la riforma dei reati di corruzione propria, impropria e di corruzione in atti giudiziari, interviene anche sulla disciplina dei reati presupposto della responsabilità degli enti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella Relazione di accompagnamento si legge che <em>&lt;&lt;l’articolo 10, primo comma, lettera a), apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, conseguenti al nuovo assetto conferito alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. E`, infatti, integralmente sostituito l’articolo 25 del citato decreto legislativo, modificando i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti, ed e` prevista, inoltre, in linea con quanto previsto dal novellato articolo 323-bis del codice penale, una diminuente per coloro che, in relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 dello stesso codice, forniscano all’autorita` investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilita` trasferite. Inoltre, in considerazione della necessita` di rafforzare la responsabilita` da reato degli enti di cui al citato decreto legislativo, in ragione della sua idoneita` a prevenire e contrastare la tendenza alla commissione di reati sotto lo «scudo» della persona giuridica, la si estende anche al delitto di corruzione privata di cui si propone l’introduzione (articolo 10, comma 1, lettera b), numero 1)) e si prevede una diminuente per coloro che forniscano all’autorita` investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilita` trasferite anche in relazione a tale delitto (articolo 10, comma 1, lettera b), numero 2))&gt;&gt;.</em></p>
<p> Dunque, l&#8217;articolo 25 del decreto 231 sarà così riformulato:</p>
<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;<strong>Art. 25. – (Corruzione e traffico di influenze illecite). – 1.</strong> <em>In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 322 e 346, primo, secondo e quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>2.</strong> In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319-ter e 346, quinto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>3.</strong> Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 357, secondo comma, e 358, secondo comma, del codice penale. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>4.</strong> Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>5.</strong> In relazione ai delitti di cui agli articoli 319, 319-ter e 346 del codice penale, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono diminuite fino alla meta` qualora taluna delle persone di cui all’articolo 5, comma 1, del presente decreto fornisca all’autorita` investigativa o giudiziaria indicazioni determinanti ai fini del sequestro delle somme o delle altre utilita` trasferite&gt;&gt;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/00479010.pdf">In allegato il teso del disegno di legge n. 850 approvato dal Senato il 14/03/2012</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/00648010.pdf">In allegato il testo del disegno di legge approvato</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=173&amp;CM=8&amp;DF=19/03/2012&amp;CL=ITA">In allegato il testo della Convenzione penale di contrasto al fenomeno della corruzione</a></p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Gup di Milano: 5 rinvii a giudizio per omicidio colposo ex d.lgs. 231</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.lgs. 231/01 Responsabilità degli Enti]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Giudice dell&#8217;Udienza Preliminare presso il Tribunale penale di Milano, dott. Andrea Salemme, ha respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale per violazione degli articoli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 2, della Costituzione degli articoli 5 e 25 septies del decreto legislativo n. 231/2001, concernenti la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Giudice dell&#8217;Udienza Preliminare presso il Tribunale penale di Milano, dott. Andrea Salemme, ha <strong>respinto l’eccezione di illegittimità costituzionale</strong> per violazione degli articoli articoli 24, commi 1 e 2, e 25, comma 2, della Costituzione degli <strong>articoli 5 e 25 <em>septies</em> del decreto legislativo n. 231/2001</strong>, concernenti la responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio in relazione al delitto di omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;eccezione è stata sollevata dalle società Reti ferroviarie italiane, Metropolitana milanese e società appaltante nel procedimento seguito alla morte, il 6 marzo 2008, di un operario travolto dal regionale 2233 a 105 chilometri orari, mentre si trovava sui binari nel cantiere mobile lungo la linea Rho-Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">A nulla sono valse le argomentazioni della difesa alle quali Il GUP, con <strong>ordinanza dell&#8217;8 marzo 2012</strong>, ha così motivato la sua decisione:<em></em> <em>&lt;&lt;la protezione dei diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuti come primari ed anzi antecedenti dall’art. 2 Cost., trova, si potrebbe dire, la propria sede persino elettiva così, intrinsecamente, nella struttura dell’organizzazione, come, estrinsecamente, nel contesto in cui l’organizzazione si correla, per il tramite delle persone fisiche di cui si avvale, con gli altri soggetti di diritto (&#8230;) In tale prospettiva <strong>il decreto legislativo 231 del 2001</strong>, ben lungi dall&#8217;essere contrario alla Costituzione, <strong>rappresenta un portato letteralmente ineliminabile della tutela dei diritti inviolabili dell&#8217;uomo</strong>&gt;&gt;; </em>sicché<em> &lt;&lt;le fattispecie colpose di omicidio e lesioni personali conseguenti a violazioni di norme antinfortunistiche sono <strong>perfettamente compatibili con la struttura della responsabilità degli enti</strong> forgiata dal d.lgs. n. 231/2001 sul paradigma di una responsabilità, in limine mista penale-amministrativa, per colpa d’organizzazione, realizzantesi nella mancata previsione e prevenzione&gt;&gt;.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla struttura dell&#8217;imputazione tipica della responsabilità dell&#8217;ente, il GUP prosegue osservando che affinché ci sia un vantaggio o un interesse dell&#8217;ente <em>&lt;&lt;non occorre che l&#8217;autore delle fattispecie colpose di omicidio o lesioni abbia voluto cagionare la morte o la lesione del lavoratore&gt;&gt;</em> quanto, invece, che l&#8217;autore del reato<em> &lt;&lt;<strong>abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza</strong> e, in tal guisa, <strong>cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o di risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o, puramente e semplicemente, aderire a una certa politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza</strong>&gt;&gt;</em>. Dunque, &lt;&lt;<em>il d.lgs. n. 231 del 2001, perseguendo lo scopo di implementare l’adozione di regole virtuose, costruisce la responsabilità dell’ente come prevenzione del rischio-reato. <strong>È il reato il rischio da prevedere e, quindi, prevenire. È il reato l’evento da evitare: non il diverso evento &#8211; naturalistico &#8211; dedotto nei reati colposi</strong></em>&gt;&gt;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, allora, che &lt;&lt;<em>chi esercita un’attività economica in forma organizzata è esigibile che sappia come evitare che l’organizzazione sia usata quel strumento di perpetrazioni di reati. Non solo: chi esercita un’attività economica in forma organizzata, come stabilisce, ed anzi per il fatto in sé di stabilire, in perfetta autonomia, la complessità, il modo d’essere ed il funzionamento dell’organizzazione, con individuazione dei centri decisionali e degli apparati di controllo secondo il flusso delle decisioni e, di ritorno, delle informazioni sui controlli, così è gravato dell’onere di plasmare il modello organizzativo e gestionale adottato sulla concretezza della struttura, riempiendo di contenuti, e perciò contribuendo a disciplinare, il tessuto delle norme antireato&gt;&gt;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/salemme.pdf">In allegato le motivazioni dell&#8217;ordinanza disposta dal GUP di Milano.</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Approvate le &#8220;linee guida&#8221; per l&#8217;organizzazione del Collegio Sindacale</title>
		<link>http://www.penaleimpresa.com/diritto-societario/approvate-le-linee-guida-per-lorganizzazione-del-collegio-sindacale-496.html</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Napoletano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Societario]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato, in via definitiva, due documenti che coinvolgono la disciplina del Collegio Sindacale. In particolare, si tratta della &#8220;applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori” e le c.d. “linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il <strong>Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili</strong> ha approvato, in via definitiva, due documenti che coinvolgono la disciplina del Collegio Sindacale. In particolare, si tratta della <em>&#8220;applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”</em> e le c.d. <em>“linee guida per l’organizzazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”</em>.</p>
<p>(fonte: www.cndcec.it)</p>
<p style="text-align: justify;">In allegato:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/Applicazione_ISA_PMI_DEF.pdf">1) Applicazione ISA a PMI</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/Definizione_PMI_ai_fini_ISA_DEF.pdf">2) Nota interpretativa: definizione PMI ai fini ISA</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/Applicazione_ISA_PMI_ALLEGATI_DEF.doc">3) Applicazione ISA a PMI: ALLEGATI</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penaleimpresa.com/wp-content/uploads/2012/03/DEF_Collegio_sindacale_incaricato_della_revisione.pdf">4) Linee guida: Collegio Sindacale incaricato della revisione</a></p>
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